Art. 14. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 9.153.000.000 per l'esercizio finanziario 1992, si fa fronte con gli stanziamenti previsti ai capitoli 5112101, 5112102, 5112103 e 5231206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992. 2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa - cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752 - sara' determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con la legge finanziaria che l'accompagna. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria Catanzaro, 31 luglio 1992 RHODIO ----------- (Omissis).