Art. 14.
                          Norma finanziaria
 
   1.  All'onere  derivante  dalla  presente  legge, valutato in lire
9.153.000.000 per l'esercizio finanziario 1992, si fa fronte con  gli
stanziamenti previsti ai capitoli 5112101, 5112102, 5112103 e 5231206
dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992.
   2.  Per  gli  anni  successivi la corrispondente spesa - cui si fa
fronte con i fondi assegnati alla Regione  ai  sensi  della  legge  8
novembre  1986,  n.  752  -  sara'  determinata  in ciascun esercizio
finanziario con la legge di bilancio della Regione  e  con  la  legge
finanziaria che l'accompagna.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria
   Catanzaro, 31 luglio 1992
 
                               RHODIO
 
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   (Omissis).