Art. 5.
      Formazione professionale qualificazione riqualificazione
            e aggiornamento professionale in agricoltura
 
   1.  Gli interventi di formazione professionale in agricoltura sono
finalizzati al raggiungimento degli  obiettivi  della  programmazione
regionale  secondo le direttive individuate nell'ambito dei programmi
per i Servizi di Sviluppo Agricolo.
   2. Gli interventi di formazione professionale  in  Agricoltura  si
attuano  secondo i principi e le finalita' dettati dalla legge quadro
n. 845/78 dalla legge regionale n. 18/85, dal  Reg.  CEE  n.  797/85,
recepito dalla legge regionale n. 23/88 e da altra normativa vigente.
   3.  La  Qualificazione professionale in attuazione del Reg. CEE n.
797/85, ha lo scopo  di  consentire  alle  persone  che  lavorano  in
agricoltura  una  qualificazione  nella  professione  agricola e/o di
migliorare quella posseduta.
   4. Le attivita'  di  qualificazione  professionale  sono  pertanto
finalizzate:
     a)   alla  qualificazione  e  perfezionamento  di  imprenditori,
coadiuvanti e salariati agricoli:
     b) alla formazione di dirigenti di associazioni di produttori  e
cooperative;
    c) alla formazione complementare di giovani imprenditori agricoli
di eta' inferiore a 40 anni.
   5. Per una migliore integrazione della Formazione e Qualificazione
professionale  in  Agricoltura  con  gli  altri  Servizi  di Sviluppo
Agricolo, la programmazione delle attivita' e' subordinata al  parere
di  congruita', espresso dal Comitato di Orientamento di cui all'art.
8.
   6. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi  di  formazione  di
cui sopra, possono essere affidati, mediante apposite convenzioni, ad
Enti   particolarmente   qualificati.  con  preferenza  a  quelli  di
emanazione delle Organizzazioni  professionali  agricole  (OO.PP.AA.)
col   coordinamento  dei  Centri  di  Sviluppo  agricolo  di  cui  al
successivo  art.  9  e  nell'ambito  delle  attivita'  proprie  delle
strutture  di  coordinamento delle OO.PP.AA. di cui all'art. 10 della
presente legge.