Art. 5. Formazione professionale qualificazione riqualificazione e aggiornamento professionale in agricoltura 1. Gli interventi di formazione professionale in agricoltura sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale secondo le direttive individuate nell'ambito dei programmi per i Servizi di Sviluppo Agricolo. 2. Gli interventi di formazione professionale in Agricoltura si attuano secondo i principi e le finalita' dettati dalla legge quadro n. 845/78 dalla legge regionale n. 18/85, dal Reg. CEE n. 797/85, recepito dalla legge regionale n. 23/88 e da altra normativa vigente. 3. La Qualificazione professionale in attuazione del Reg. CEE n. 797/85, ha lo scopo di consentire alle persone che lavorano in agricoltura una qualificazione nella professione agricola e/o di migliorare quella posseduta. 4. Le attivita' di qualificazione professionale sono pertanto finalizzate: a) alla qualificazione e perfezionamento di imprenditori, coadiuvanti e salariati agricoli: b) alla formazione di dirigenti di associazioni di produttori e cooperative; c) alla formazione complementare di giovani imprenditori agricoli di eta' inferiore a 40 anni. 5. Per una migliore integrazione della Formazione e Qualificazione professionale in Agricoltura con gli altri Servizi di Sviluppo Agricolo, la programmazione delle attivita' e' subordinata al parere di congruita', espresso dal Comitato di Orientamento di cui all'art. 8. 6. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione di cui sopra, possono essere affidati, mediante apposite convenzioni, ad Enti particolarmente qualificati. con preferenza a quelli di emanazione delle Organizzazioni professionali agricole (OO.PP.AA.) col coordinamento dei Centri di Sviluppo agricolo di cui al successivo art. 9 e nell'ambito delle attivita' proprie delle strutture di coordinamento delle OO.PP.AA. di cui all'art. 10 della presente legge.