Art. 7. Programmazione 1. L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, acquisiti gli orientamenti del Comitato Regionale di cui al successivo art. 8, predispone il programma triennale e i Piani annuali dei Servizi di Sviluppo Agricolo sulla base delle proposte dei propri Centri di Divulgazione Agricola Ce.D.A., istituiti con 1'art. 9, e dei Centri di Coordinamento delle Organizzazioni Professionali Agricole, per quanto attiene alle attivita' delle Unita' di Divulgazione Agricola, U.D.A., previste agli artt. 9 e 10. 2. I Programmi triennali e i Piani annuali sono presentati al Comitato Regionale di Orientamento per il parere di congruita', pre- via istruttoria da parte del Settore competente della Giunta regionale. 3. La Giunta su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura entro il mese di giugno dell'anno precedente il periodo di riferimento, delibera sul Piano triennale e su quello annuale e sottopone all'esame della competente Commissione Consiliare il Piano triennale. 4. La Commissione Consiliare competente deve esprimere il proprio parere, entro 60 giorni dal momento della ricezione del Piano stesso. Trascorso tale termine, il parere della Commissione s'intende acquisito.