Art. 7.
                           Programmazione
 
   1.  L'Ente  Regionale  di   Sviluppo   Agricolo,   acquisiti   gli
orientamenti  del  Comitato  Regionale  di  cui al successivo art. 8,
predispone il programma triennale e i Piani annuali  dei  Servizi  di
Sviluppo  Agricolo  sulla  base  delle  proposte dei propri Centri di
Divulgazione Agricola Ce.D.A., istituiti con 1'art. 9, e  dei  Centri
di  Coordinamento  delle  Organizzazioni  Professionali Agricole, per
quanto attiene alle attivita' delle Unita' di Divulgazione  Agricola,
U.D.A., previste agli artt. 9 e 10.
   2.  I  Programmi  triennali  e  i Piani annuali sono presentati al
Comitato Regionale di Orientamento per il parere di congruita',  pre-
via   istruttoria  da  parte  del  Settore  competente  della  Giunta
regionale.
   3. La Giunta su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura entro il
mese  di  giugno  dell'anno  precedente  il  periodo  di riferimento,
delibera  sul  Piano  triennale  e  su  quello  annuale  e  sottopone
all'esame della competente Commissione Consiliare il Piano triennale.
   4.  La Commissione Consiliare competente deve esprimere il proprio
parere, entro 60 giorni dal momento della ricezione del Piano stesso.
Trascorso  tale  termine,  il  parere  della  Commissione   s'intende
acquisito.