IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, concernente "Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attivita' di pesca" 1. Il requisito della residenza e della sede legale in Sardegna previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, non e' richiesto per le imprese di pesca iscritte nei registri delle imprese di pesca di Compartimenti marittimi della Sardegna alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, purche' il titolare, ovvero il legale rappresentante dell'impresa di pesca, sia stato iscritto nei tre anni precedenti all'entrata in vigore della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, nel registro dei pescatori professionali marittimi in un Compartimento marittimo della Sardegna. 2. I premi di fermo temporaneo e le indennita' giornaliere di cui al capo I della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, sono concessi anche alle navi da pesca iscritte in Compartimenti marittimi diversi da quello della Sardegna a condizione che alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, fossero presenti le seguenti condizioni: a) che le navi da pesca fossero in armamento da parte di imprese di pesca iscritte nei registri delle imprese di pesca dei Compartimenti marittimi della Sardegna; b) che le navi da pesca svolgessero attivita' di pesca nelle acque prospicienti il territorio della regione; c) che sia stato richiesto il trasferimento delle iscrizioni delle navi da pesca dai Compartimenti marittimi originari ai compartimenti marittimi della Sardegna. 3. Le indennita' per il periodo di fermo tecnico di cui all'art. 2 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, sono concesse per l'intero periodo del fermo tecnico, determinato forfettariamente in 115 giorni, a condizone che i componenti l'equipaggio abbiano svolto nell'anno relativo al premio attivita' di pesca per almeno 151 giorni nei Compartimenti marittimi della Sardegna. Ai componenti dell'equipaggio, che abbiano svolto l'attivita' di pesca per un periodo inferiore, l'indennita' e' corrisposta in maniera proporzionalmente ridotta. 4. Ai titolari delle imprese di pesca che hanno effettuato il fermo temporaneo, disciplinato dal Capo I della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, e' corrisposto il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi al periodo nel quale le navi da pesca hanno osservato il fermo temporaneo. Non si fa luogo a rimborso per l'assicurazione infortuni sul lavoro. 5. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e' autorizzato a disporre l'anticipazione dei premi e delle indennita' previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, trascorsi 30 giorni dalla data di inizio del fermo temporaneo. 6. Al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, la cifra "30.000" e' sostituita dalla cifra "60.000". 7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'ottavo comma valutati in L. 2.400.000.000 per il 1992 ed in L. 2.400.000.000 per il 1993 gravano sul capitolo 05086 del bilancio della regione per il 1992 e su quello corrispondente per il 1993.