IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25,
concernente  "Provvedimenti  urgenti  a  sostegno  dell'attivita'  di
pesca"
   1. Il requisito della residenza e della sede  legale  in  Sardegna
previsto  dal  secondo  comma  dell'art.  1  della legge regionale 22
luglio 1991, n. 25, non e' richiesto per le imprese di pesca iscritte
nei registri delle imprese di pesca di Compartimenti marittimi  della
Sardegna  alla  data  di  entrata  in vigore della legge regionale 22
luglio  1991,  n.  25,  purche'  il  titolare,   ovvero   il   legale
rappresentante dell'impresa di pesca, sia stato iscritto nei tre anni
precedenti  all'entrata  in  vigore  della  legge regionale 22 luglio
1991, n. 25, nel registro dei pescatori professionali marittimi in un
Compartimento marittimo della Sardegna.
   2. I premi di fermo temporaneo e le indennita' giornaliere di  cui
al  capo I della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, sono concessi
anche alle navi da pesca iscritte in Compartimenti marittimi  diversi
da  quello  della  Sardegna  a condizione che alla data di entrata in
vigore della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, fossero  presenti
le seguenti condizioni:
     a) che le navi da pesca fossero in armamento da parte di imprese
di   pesca   iscritte   nei  registri  delle  imprese  di  pesca  dei
Compartimenti marittimi della Sardegna;
     b) che le navi da pesca svolgessero  attivita'  di  pesca  nelle
acque prospicienti il territorio della regione;
     c)  che  sia  stato  richiesto il trasferimento delle iscrizioni
delle  navi  da  pesca  dai  Compartimenti  marittimi  originari   ai
compartimenti marittimi della Sardegna.
   3. Le indennita' per il periodo di fermo tecnico di cui all'art. 2
della  legge  regionale  22  luglio  1991,  n.  25, sono concesse per
l'intero periodo del fermo tecnico, determinato  forfettariamente  in
115  giorni, a condizone che i componenti l'equipaggio abbiano svolto
nell'anno relativo al premio attivita' di pesca per almeno 151 giorni
nei   Compartimenti   marittimi   della   Sardegna.   Ai   componenti
dell'equipaggio,  che  abbiano  svolto  l'attivita'  di  pesca per un
periodo   inferiore,   l'indennita'   e'   corrisposta   in   maniera
proporzionalmente ridotta.
   4.  Ai  titolari  delle  imprese  di pesca che hanno effettuato il
fermo temporaneo, disciplinato dal Capo I della  legge  regionale  22
luglio   1991,   n.  25,  e'  corrisposto  il  rimborso  degli  oneri
previdenziali ed assistenziali relativi al periodo nel quale le  navi
da  pesca  hanno  osservato  il  fermo  temporaneo. Non si fa luogo a
rimborso per l'assicurazione infortuni sul lavoro.
   5.  L'Assessorato  regionale   della   difesa   dell'ambiente   e'
autorizzato  a  disporre l'anticipazione dei premi e delle indennita'
previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 22  luglio  1991,
n. 25, trascorsi 30 giorni dalla data di inizio del fermo temporaneo.
   6.  Al  terzo  comma  dell'art.  6 della legge regionale 22 luglio
1991, n. 25, la cifra "30.000" e' sostituita dalla cifra "60.000".
   7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'ottavo comma  valutati
in  L.  2.400.000.000  per il 1992 ed in L. 2.400.000.000 per il 1993
gravano sul capitolo 05086 del bilancio della regione per il  1992  e
su quello corrispondente per il 1993.