Art. 2. Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in L. 2.400.000.000 per l'anno finanziario 1992 e in L. 2.400.000.000 per l'anno finanziario 1993. 2. Nel bilancio della regione per l'anno 1992 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (Art. 30, legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e art. 42 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 7), L. 2.400.000.000, mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 14 della tabella B allegata alla legge finanziaria. In aumento 05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE Capitolo 05086 - (02.07) - Indennita' giornaliera per la sospensione dell'attivita' di pesca negli stagni costieri, ivi compreso il rimborso degli oneri previdenziali (art. 1 della presente legge). L. 2.400.000.000. 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul sopracitato capitolo del bilancio della regione per l'anno finanziario 1992 e sul capitolo corrispondente dei bilanci della regione per gli anni successivi.