Art. 2.
                          Norma finanziaria
 
   1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono
quantificati  in L. 2.400.000.000 per l'anno finanziario 1992 e in L.
2.400.000.000 per l'anno finanziario 1993.
   2. Nel bilancio della regione per l'anno 1992 sono  introdotte  le
seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
Capitolo  03017  -  Fondo  speciale  per  fronteggiare spese in conto
capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (Art. 30, legge
regionale 5 maggio 1983, n. 11,  art.  3  della  legge  regionale  28
aprile  1992, n. 6 e art. 42 della legge regionale 28 aprile 1992, n.
7), L. 2.400.000.000, mediante riduzione della riserva prevista dalla
voce 14 della tabella B allegata alla legge finanziaria.
In aumento
05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE
Capitolo 05086 - (02.07) - Indennita' giornaliera per la  sospensione
dell'attivita'  di  pesca  negli  stagni  costieri,  ivi  compreso il
rimborso degli oneri previdenziali (art. 1 della presente legge).  L.
2.400.000.000.
   3.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  della presente legge
gravano sul sopracitato  capitolo  del  bilancio  della  regione  per
l'anno  finanziario  1992  e  sul capitolo corrispondente dei bilanci
della regione per gli anni successivi.