Art. 3.
 
   1.  All'art. 5 della L.R. 52/90 sostituire, al comma 1, le parole:
"al comma 2" con le parole "ai commi 2 e 3".
   2. L'art.  5  della  legge  regionale  n.  52/90  il  comma  2  e'
sostituito dal seguente:
   3.  Non  sono  consentite  nell'area  a protezione integrale della
riserva:
     a) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di  costruzioni
e di infrastrutture in genere;
     b) l'insediamento di attivita' produttive di qualsiasi carattere
e l'ampliamento di quelle esistenti;
     c)  il  mutamento del tipo delle colture in atto necessarie alla
difesa ambientale;
     d) gli interventi di bonifica e  le  manutenzioni  di  qualsiasi
tipo,  tranne  quelle  idrauliche  operate  dal Consorzio di Bonifica
Valle Crati-Sibari;
     e)   l'insediamento   dei   campeggi   liberi   e   organizzati,
insediamenti turistici o abitativi di qualsiasi tipo;
     f)  l'asportazione  e  la  raccolta di flora spontanea, compresa
quella fungina;
     g) l'introduzione di specie animali e vegetali estranee,  tranne
quelle previste eventualmente nel piano di intervento territoriale;
     h) le attivita' venatorie ed ittiche;
     i) la circolazione dei veicoli a motore;
     l) la raccolta di chiocciole;
     m) l'accesso e il transito nella riserva naturale;
     n) accendere fuochi all'aperto;
     o) l'abbandono di rifiuti;
     p)  provocare  suoni,  rumori, schiamazzi, esplosioni, accendere
luci, organizzare manifestazioni che possono  risultare  di  disturbo
alla quiete dell'ambiente;
     q)  la navigazione con qualsiasi tipo di natante, esclusi quelli
del Consorzio di Bonifica Sibari-Valle del Crati;
     r) l'apertura di cave miniere;
     s) il pascolo;
     t) l'introduzione di cani;
     u) l'introduzione di armi, esplosivi o qualsiaisi  strumento  di
cattura;
     v)   la   caccia   fotografica   col   capanno   e   le  riprese
cinematografiche non autorizzate.