Art. 3. 1. All'art. 5 della L.R. 52/90 sostituire, al comma 1, le parole: "al comma 2" con le parole "ai commi 2 e 3". 2. L'art. 5 della legge regionale n. 52/90 il comma 2 e' sostituito dal seguente: 3. Non sono consentite nell'area a protezione integrale della riserva: a) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di costruzioni e di infrastrutture in genere; b) l'insediamento di attivita' produttive di qualsiasi carattere e l'ampliamento di quelle esistenti; c) il mutamento del tipo delle colture in atto necessarie alla difesa ambientale; d) gli interventi di bonifica e le manutenzioni di qualsiasi tipo, tranne quelle idrauliche operate dal Consorzio di Bonifica Valle Crati-Sibari; e) l'insediamento dei campeggi liberi e organizzati, insediamenti turistici o abitativi di qualsiasi tipo; f) l'asportazione e la raccolta di flora spontanea, compresa quella fungina; g) l'introduzione di specie animali e vegetali estranee, tranne quelle previste eventualmente nel piano di intervento territoriale; h) le attivita' venatorie ed ittiche; i) la circolazione dei veicoli a motore; l) la raccolta di chiocciole; m) l'accesso e il transito nella riserva naturale; n) accendere fuochi all'aperto; o) l'abbandono di rifiuti; p) provocare suoni, rumori, schiamazzi, esplosioni, accendere luci, organizzare manifestazioni che possono risultare di disturbo alla quiete dell'ambiente; q) la navigazione con qualsiasi tipo di natante, esclusi quelli del Consorzio di Bonifica Sibari-Valle del Crati; r) l'apertura di cave miniere; s) il pascolo; t) l'introduzione di cani; u) l'introduzione di armi, esplosivi o qualsiaisi strumento di cattura; v) la caccia fotografica col capanno e le riprese cinematografiche non autorizzate.