Art. 4.
 
   Dopo il comma 2 dell'art. 5 della L.R. n.  52/90  e'  aggiunto  il
seguente comma:
   3.  Non  sono  consentite  nell'area  a  protezione parziale della
riserva:
     a) le attivita' venatorie, l'uccellagione e la caccia;
     b) l'introduzione di armi, esplosivi o  qualsiasi  strumento  di
cattura;
     c) la formazione di depositi non depurati di immondizie solide o
liquide di qualsiasi natura o provenienza.