Art. 5.
 
   La  presente  legge  regionale  e'  dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
    Catanzaro, 26 agosto 1992
 
                               RHODIO
 
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   (Omissis).