Art. 2.
 
   1. La Giunta regionale  concede  annualmente  agli  aeroclubs  che
hanno  sede  in  Calabria  un  contributo  diretto  al  potenziamento
dell'organizzazione degli stessi ed in particolare destinato a:
    1) promuovere la formazione aeronautica dei giovani, favorire  la
diffusione  della  cultura  aeronautica ed incoraggiare lo studio dei
problemi ad essa relativi;
    2)  sviluppare  il  turismo  e  lo   sport   aeronautico,   anche
agonistico, erogando contributi diretti a coprire gli oneri derivanti
dalla   effettuazione   di   manifestazioni  aeronautiche,  sportive,
turistiche e di propaganda;
    3) svolgere attivita' didattica nei vari settori  auronautici  ed
organizzare   corsi   di   formazione  ed  aggiornamento  in  materia
aeronautica e di protezione civile;
    4) modernizzare  e  potenziare  le  attrezzature  didattiche,  la
flotta  aerea,  le  attrezzature  di  manutenzione,  gli  impianti di
rifornimento, le sedi di  istruzione,  con  particolare  riguardo  ai
mezzi  aerei  ed  alle  attrezzature idonee alla protezione civile ed
alla creazione di aviosuperfici.