Art. 2. 1. La Giunta regionale concede annualmente agli aeroclubs che hanno sede in Calabria un contributo diretto al potenziamento dell'organizzazione degli stessi ed in particolare destinato a: 1) promuovere la formazione aeronautica dei giovani, favorire la diffusione della cultura aeronautica ed incoraggiare lo studio dei problemi ad essa relativi; 2) sviluppare il turismo e lo sport aeronautico, anche agonistico, erogando contributi diretti a coprire gli oneri derivanti dalla effettuazione di manifestazioni aeronautiche, sportive, turistiche e di propaganda; 3) svolgere attivita' didattica nei vari settori auronautici ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento in materia aeronautica e di protezione civile; 4) modernizzare e potenziare le attrezzature didattiche, la flotta aerea, le attrezzature di manutenzione, gli impianti di rifornimento, le sedi di istruzione, con particolare riguardo ai mezzi aerei ed alle attrezzature idonee alla protezione civile ed alla creazione di aviosuperfici.