IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, e' sostituito dal seguente: "I contributi regionali costanti pluriennali vengono concessi a totale copertura dell'onere di ammortamento dei relativi mutui e per il tempo di ammortamento, non superiori a venti anni, dei mutui stessi contratti dagli Ordinari Diocesani o dagli Enti Locali e dagli Enti o istituti proprietari con la Cassa Depositi e prestiti, gli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, gli Istituti diversi compresi quelli di credito fondiario e simili".