IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 12  aprile  1990,  n.
21, e' sostituito dal seguente:
   "I  contributi  regionali  costanti pluriennali vengono concessi a
totale copertura dell'onere di ammortamento dei relativi mutui e  per
il  tempo  di  ammortamento,  non  superiori  a venti anni, dei mutui
stessi contratti dagli Ordinari Diocesani o dagli Enti Locali e dagli
Enti o istituti proprietari con la Cassa  Depositi  e  prestiti,  gli
istituti  di  previdenza presso il Ministero del Tesoro, gli Istituti
diversi compresi quelli di credito fondiario e simili".