Art. 2.
 
   Il  comma  2  dell'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1990, n.
21, e' cosi' modificato:
   "La Cassa Depositi e Prestiti e gli Istituti di  cui  al  comma  2
dell'art.  1  sono  autorizzati  a  compiere  le  operazioni di mutuo
assistito dai contributi pluriennali costanti previsti dalla presente
legge".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
    Catanzaro, 26 agosto 1992
 
                               RHODIO