Art. 2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, e' cosi' modificato: "La Cassa Depositi e Prestiti e gli Istituti di cui al comma 2 dell'art. 1 sono autorizzati a compiere le operazioni di mutuo assistito dai contributi pluriennali costanti previsti dalla presente legge". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 26 agosto 1992 RHODIO