Art. 2. 1. Dopo l'art. 46 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 e' inserito il seguente articolo: "Art. 46-bis - Controllo sugli atti dei Consorzi di utenti per le strade vicinali e delle associazioni agrarie. - 1. Gli atti adottati dai Consorzi di utenti delle strade vicinali di uso pubblico e dalle associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico, divengono esecutivi il giorno della loro pubblicazione all'Albo pretorio del comune in cui hanno sede. Essi sono inviati in elenco all'Assessore regionale competente, rispettivamente, in materia di trasporti e in materia di agricoltura. L'Assessore regionale competente puo' richiedere copia integrale degli atti. 2. La Giunta regionalle puo' annullare in ogni tempo gli atti illegittimi adottati dagli enti di cui al comma 1".