Art. 2.
 
   1.  Dopo  l'art. 46 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 e'
inserito il seguente articolo:
   "Art. 46-bis - Controllo sugli atti dei Consorzi di utenti per  le
strade  vicinali e delle associazioni agrarie. - 1. Gli atti adottati
dai Consorzi di utenti delle strade vicinali di uso pubblico e  dalle
associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e
il godimento collettivo di beni di uso civico, divengono esecutivi il
giorno  della  loro pubblicazione all'Albo pretorio del comune in cui
hanno sede. Essi  sono  inviati  in  elenco  all'Assessore  regionale
competente,  rispettivamente, in materia di trasporti e in materia di
agricoltura. L'Assessore regionale competente puo'  richiedere  copia
integrale degli atti.
   2.  La  Giunta  regionalle  puo'  annullare in ogni tempo gli atti
illegittimi adottati dagli enti di cui al comma 1".