Art. 3. 1. All'art. 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 le parole "Alla medesima Sezione compete altresi' il controllo sugli atti delle Unita' sanitarie locali ai sensi dell'art. 51." sono abrogate. 2. All'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 7/1992 le parole "Il coordinatore dei servizi appartenenti all'area operativa di controllo o, in sua assenza, il Segretario della Sezione prima," sono sostituite con le seguenti: "Il Segretario di una delle Sezioni dell'Organo regionale di controllo, incaricato dal Presidente della Giunta regionale". 3. All'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 7/1992 le parole ", nonche' ai fini delle integrazioni per il controllo degli atti delle Unita' sanitarie locali, delle designazioni previste dall'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181." sono abrogate. 4. All'art. 19, comma 1, legge regionale n. 7/1992 le parole "e comunque non nella stessa seduta cui abbia preso parte il componente effettivo." sono abrogate. 5. All'art. 29, comma 2, della legge regionale n. 7/1992 le parole ", a condizione che sia confermato con l'invio delle deliberazioni in originale o copia autentica, fermo restando la decorrenza dei termini previsti dalla presente legge.", sono sostituite con le seguenti: "alle condizioni e con le modalita' previste dall'art. 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.". 6. All'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 7/1992 dopo il punto e' aggiunto il seguente periodo: "Per gli atti del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni decentrate, gia' regolati dalla legge regionale 12 dicembre 1985, n. 18, detto termine e' ridotto a due anni.". 7. Il comma 4 dell'art. 12 e l'art. 34 della legge regionale n. 7/1992 sono abrogati. 8. Al comma 2 dell'art. 49 della legge regionale n. 7/1992 le parole: "dal trentesimo giorno successivo al" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data indicata dal".