Art. 4.
 
   1. La sospensione estiva del termine per l'esercizio del controllo
prevista  dall'art.  25,  comma  6,  della legge regionale 7 febbraio
1992, n. 7 e' stabilita, limitatamente all'anno 1992, dal  15  agosto
al  15  settembre;  nello stesso periodo e limitatamente al 1992 sono
altresi' sospesi i termini  per  l'invio  degli  atti  all'Organo  di
controllo.
   2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 si applicano agli atti
sottoposti all'esame degli Organi di controllo  gia'  regolati  dalla
legge regionale 12 dicembre 1985, n. 28.