Art. 4. 1. La sospensione estiva del termine per l'esercizio del controllo prevista dall'art. 25, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 e' stabilita, limitatamente all'anno 1992, dal 15 agosto al 15 settembre; nello stesso periodo e limitatamente al 1992 sono altresi' sospesi i termini per l'invio degli atti all'Organo di controllo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli atti sottoposti all'esame degli Organi di controllo gia' regolati dalla legge regionale 12 dicembre 1985, n. 28.