Art. 5.
 
   1.  La  presente  legge  e'  dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e  del  comma  2
dell'art.  31  dello  Statuto  regionale ed entra in vigore il giorno
succesivo alla  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla  e  di  farla  osservare  come legge della regione Emilia-
Romagna.
    Bologna, 14 agosto 1992
 
                               PERDOMI