Art. 10. Controlli di avanzamento e di efficacia 1. Ai fini della predisposizione della relazione di cui all'art. 10 della legge 102/1990, gli enti e i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dai piani e rientranti nelle competenze regionali sono tenuti a fornire alla regione informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sui risultati conseguiti con l'esecuzione degli stessi. 2. La giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri, le procedure e gli adempimenti relativi all'acquisizione delle informazioni per le finalita' di cui al precedente comma.