Art. 10.
               Controlli di avanzamento e di efficacia
 
   1. Ai fini della predisposizione della relazione di  cui  all'art.
10   della  legge  102/1990,  gli  enti  e  i  soggetti  responsabili
dell'attuazione degli interventi  previsti  dai  piani  e  rientranti
nelle  competenze  regionali  sono  tenuti  a  fornire  alla  regione
informazioni sullo  stato  di  avanzamento  degli  interventi  e  sui
risultati conseguiti con l'esecuzione degli stessi.
   2.   La   giunta   regionale   definisce,   entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri, le  procedure
e gli adempimenti relativi all'acquisizione delle informazioni per le
finalita' di cui al precedente comma.