Art. 11. P e r s o n a l e 1. Il personale assunto dalla giunta regionale per l'espletamento delle attivita' conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi nel luglio 1987, il cui contratto a tempo determinato e' stato prorogato, e il personale assunto in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 1257 del 17 novembre 1987 del presidente del Consiglio dei Ministri, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' immesso nel ruolo della giunta regionale con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento di inquadramento, che viene effettuato con le modalita' di cui al secondo e terzo comma. 2. L'inquadramento del personale di cui al primo comma, al quale risulti attribuita, in base ai provvedimenti di assunzione, qualifica funzionale non superiore alla quinta, e' disposto nella medesima qualifica di assunzione, anche in soprannumero rispetto al contingente organico della qualifica, e comunque nell'ambito dell'organico della qualifica, e comunque nell'ambito dell'organico complessivo vigente, con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta e verifica dei requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente. 3. L'inquadramento del personale di cui al primo comma al quale risulti attribuita, in base ai provvedimenti di assunzione, una qualifica funzionale superiore alla quinta, e' disposto nella medesima qualifica di assunzione, anche in soprannumero rispetto al contingente organico della qualifica, e comunque nell'ambito dell'organico complessivo vigente, previo superamento di concorso riservato per titoli ed esami indetto dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per i requisiti, le prove d'esame, la composizione delle commissioni e la valutazione delle prove si applicano le disposizioni previste dalla normativa regionale vigente.