Art. 11.
                          P e r s o n a l e
 
   1.  Il personale assunto dalla giunta regionale per l'espletamento
delle attivita' conseguenti agli eventi calamitosi  verificatisi  nel
luglio 1987, il cui contratto a tempo determinato e' stato prorogato,
e  il  personale  assunto in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n.
1257 del 17 novembre 1987 del presidente del Consiglio dei  Ministri,
in  servizio  alla data di entrata in vigore della presente legge, e'
immesso nel ruolo della giunta regionale con decorrenza dalla data di
adozione del provvedimento di inquadramento, che viene effettuato con
le modalita' di cui al secondo e terzo comma.
   2. L'inquadramento del personale di cui al primo comma,  al  quale
risulti attribuita, in base ai provvedimenti di assunzione, qualifica
funzionale  non  superiore  alla  quinta,  e' disposto nella medesima
qualifica  di  assunzione,  anche   in   soprannumero   rispetto   al
contingente   organico   della   qualifica,  e  comunque  nell'ambito
dell'organico della qualifica, e comunque  nell'ambito  dell'organico
complessivo   vigente,   con  decreto  del  presidente  della  giunta
regionale, previa conforme deliberazione della giunta e verifica  dei
requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente.
   3.  L'inquadramento  del  personale di cui al primo comma al quale
risulti attribuita, in  base  ai  provvedimenti  di  assunzione,  una
qualifica   funzionale  superiore  alla  quinta,  e'  disposto  nella
medesima qualifica di assunzione, anche in soprannumero  rispetto  al
contingente   organico   della   qualifica,  e  comunque  nell'ambito
dell'organico complessivo vigente,  previo  superamento  di  concorso
riservato  per  titoli  ed esami indetto dalla giunta regionale entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente  legge.  Per  i
requisiti,  le  prove d'esame, la composizione delle commissioni e la
valutazione delle prove si applicano le disposizioni  previste  dalla
normativa regionale vigente.