Art. 12.
             Fondi regionali per l'attuazione dei piani
 
   1.  E'  costituito,  con  apposito  capitolo di bilancio, il fondo
regionale per l'attuazione  del  piano  di  difesa  del  suolo  e  di
riassetto  idrogeologico,  in cui confluiscono gli stanziamenti dello
stato previsti per la realizzazione degli interventi di cui  all'art.
3 della legge 102/1990.
   2.  E'  costituito,  con  apposito  capitolo di bilancio, il fondo
regionale per l'attuazione del piano di ricostruzione e sviluppo,  in
cui  confluiscono  gli  stanziamenti  dello  stato  previsti  per  la
realizzazione  degli  interventi  di  cui  all'art.  5  della   legge
102/1990.