Art. 12. Fondi regionali per l'attuazione dei piani 1. E' costituito, con apposito capitolo di bilancio, il fondo regionale per l'attuazione del piano di difesa del suolo e di riassetto idrogeologico, in cui confluiscono gli stanziamenti dello stato previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 della legge 102/1990. 2. E' costituito, con apposito capitolo di bilancio, il fondo regionale per l'attuazione del piano di ricostruzione e sviluppo, in cui confluiscono gli stanziamenti dello stato previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 della legge 102/1990.