Art. 13. Norma finanziaria 1. Fatte salve le procedure stabilite dalla presente legge, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione" e sue successive modificazioni ed integrazioni, alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti articoli 2, 5, 6 e 8 si provvedera' con le assegnazioni statali per la realizzazione degli interventi per la difesa del suolo e la ricostruzione e lo sviluppo previsti dalla legge 102/90. 2. In attesa delle assegnazioni statali di cui al precedente comma, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992, l'anticipazione dei relativi fondi con risorse regionali per L. 1.400.000.000. 3. Alla determinazione dell'onere per anticipazioni a carico del bilancio per il 1993 ed esercizi successivi, si provvedera' ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e succes- sive modificazioni ed integrazioni. 4. Alla copertura finanziaria dell'onere di L. 1.400.000.000 per il 1992 si provvede per L. 800.000.000 mediante utilizzo degli stanziamenti di competenza e di cassa scritti al capitolo 5.2.1.1.546 "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" e per L. 600.000.000 mediante utilizzo degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti al capitolo 5.2.2.2.958 "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" del bilancio per l'esercizio finanziario 1992. 5. Agli oneri derivanti dal precedente art. 11 si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate annualmente negli stati di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1992 e successivi sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale. 6. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni: al titolo 3, categoria 4, e' istituito, per memoria, il capitolo 3.4.3412 "Recupero delle anticipazioni regionali relative alla gestione e prima attuazione dei piani di difesa del suolo e ricostruzione della Valtellina. All'ambito 1, settore 4, obiettivo 4, "Valtellina" sono istituiti i seguenti capitoli: 1.4.4.1.3399 "Anticipazione regionale delle spese per le attivita' di gestione, verifica ed aggiornamento dei piani per la difesa del suolo e la ricostruzione della Valtellina" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 800.000.000. 1.4.4.2.3413 "Anticipazione regionale delle spese di prima attuazione dei piani di difesa del suolo e ricostruzione della Valtellina" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 600.000.000. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 1 agosto 1992 GIOVENZANA (Approvata dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione, nella seduta del 25 giugno 1992). Il termine di quindici giorni previsto dalla costituzione per l'apposizione del visto e' scaduto il 22 luglio 1992.