Art. 13.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Fatte  salve  le  procedure stabilite dalla presente legge, ai
sensi dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34  "Norme
sulle   procedure   della   programmazione,   sul  bilancio  e  sulla
contabilita'  della  regione"  e  sue  successive  modificazioni   ed
integrazioni,  alla  copertura  degli  oneri derivanti dai precedenti
articoli 2, 5, 6 e 8 si provvedera' con le assegnazioni  statali  per
la  realizzazione  degli  interventi  per  la  difesa  del suolo e la
ricostruzione e lo sviluppo previsti dalla legge 102/90.
   2. In attesa delle  assegnazioni  statali  di  cui  al  precedente
comma,    e'   autorizzata,   per   l'esercizio   finanziario   1992,
l'anticipazione dei relativi  fondi  con  risorse  regionali  per  L.
1.400.000.000.
   3.  Alla  determinazione dell'onere per anticipazioni a carico del
bilancio per il 1993 ed esercizi successivi, si provvedera' ai  sensi
dell'articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni.
   4.  Alla  copertura finanziaria dell'onere di L. 1.400.000.000 per
il 1992 si  provvede  per  L.  800.000.000  mediante  utilizzo  degli
stanziamenti di competenza e di cassa scritti al capitolo 5.2.1.1.546
"Fondo  globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento
di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti  legislativi"  e
per L. 600.000.000 mediante utilizzo degli stanziamenti di competenza
e  di  cassa  iscritti  al capitolo 5.2.2.2.958 "Fondo globale per il
finanziamento  delle  spese  di  investimento  derivanti   da   nuovi
provvedimenti  legislativi"  del bilancio per l'esercizio finanziario
1992.
   5. Agli  oneri  derivanti  dal  precedente  art.  11  si  provvede
mediante  utilizzo  delle  somme stanziate annualmente negli stati di
previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1992 e
successivi  sui   capitoli   relativi   al   trattamento   economico,
previdenziale ed assistenziale del personale regionale.
   6.  Allo  stato  di  previsione  delle  entrate  e delle spese del
bilancio per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le  seguenti
variazioni:
    al  titolo 3, categoria 4, e' istituito, per memoria, il capitolo
3.4.3412  "Recupero  delle  anticipazioni  regionali  relative   alla
gestione  e  prima  attuazione  dei  piani  di  difesa  del  suolo  e
ricostruzione della Valtellina.
   All'ambito 1, settore 4, obiettivo 4, "Valtellina" sono  istituiti
i seguenti capitoli:
    1.4.4.1.3399   "Anticipazione   regionale   delle  spese  per  le
attivita' di gestione, verifica ed aggiornamento  dei  piani  per  la
difesa  del  suolo  e  la  ricostruzione  della  Valtellina"  con  la
dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 800.000.000.
    1.4.4.2.3413  "Anticipazione  regionale  delle  spese  di   prima
attuazione  dei  piani  di  difesa  del  suolo  e ricostruzione della
Valtellina" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa  di
L. 600.000.000.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 1› agosto 1992
 
                             GIOVENZANA
 
  (Approvata  dal  consiglio  regionale  a  maggioranza  assoluta dei
consiglieri assegnati alla regione, nella seduta del 25 giugno 1992).
   Il termine di quindici  giorni  previsto  dalla  costituzione  per
l'apposizione del visto e' scaduto il 22 luglio 1992.