Art. 3.
                 Esercizio delle funzioni regionali
 
   1. La giunta regionale definisce le proposte di aggiornamento  dei
piani  con  le  procedure  di  cui  al successivo art. 9; delibera in
merito agli accordi di programma promossi in esecuzione dei contenuti
dei piani stessi; delibera in  merito  alle  convenzioni  finanziarie
generali  previste  dalla  legge  102/1990  e  dai  piani; approva la
relazione annuale sull'attuazione dei piani.
   2.   Ai   fini  dell'espletamento  delle  funzioni  di  indirizzo,
coordinamento, valutazione e controllo, di cui  al  primo  comma  del
precedente  art.  1,  e'  istituito presso la presidenza della giunta
regionale, il comitato  di  coordinamento  istituzionale  di  cui  al
successivo art. 4.
   3.  Il  presidente  della  giunta  regionale  adotta,  con proprio
decreto, gli atti di competenza regionale necessari per  l'esecuzione
degli interventi previsti dai piani.
   4.    Per    l'esercizio   delle   funzioni   regionali   connesse
all'attuazione dei piani sono costituite presso il settore presidenza
della giunta regionale, con  decreto  del  presidente  della  giunta,
apposite  strutture  tecniche  di  cui  al successivo art. 5, ai fini
dell'espletamento  delle  attivita'  di  coordinamento,  valutazione,
controllo ed esecuzione di competenza regionale.
   5.  La  giunta  regionale  adotta  le  disposizioni organizzative,
eventualmente necessarie per disciplinare l'attivita' degli organismi
di cui al secondo e quarto comma  e  per  coordinarne  l'operato  con
quello  dei  servizi  della  giunta,  prevedendo,  in particolare, la
possibilita' da parte dei responsabili delle  strutture  tecniche  di
cui al comma precedente, di consultare, anche in apposite riunioni, i
dirigenti  dei  servizi  coinvolti  nelle attivita' di volta in volta
oggetto di esame.