Art. 4.
               Comitato di coordinamento istituzionale
 
   1. Il comitato di coordinamento istituzionale  e'  costituito  dal
presidente  della  giunta  regionale che lo presiede, o suo delegato,
dal vice presidente della  giunta  regionale,  o  suo  delegato,  dai
presidenti delle province di Sondrio, Bergamo, Brescia e Como, o loro
delegati,  dal presidente del Consorzio intercomunale di Lecco, o suo
delegato.
   2. Il comitato di coordinamento istituzionale promuove il raccordo
tra i soggetti responsabili dell'esecuzione di  opere  di  competenza
della  regione  e  degli enti locali, e la conseguente conclusione di
accordi di programma: coordina  l'attivita'  degli  enti  locali,  in
ordine  alle  competenze  ad  essi attribuite ai sensi del precedente
art.  2;  cura  le  misure  necessarie  a  consentire  la  tempestiva
esecuzione  delle  opere;  verifica l'avanzamento dell'attuazione dei
piani;  formula  proposte  alla  giunta  regionale  in  ordine   alla
revisione dei piani.
   3. Il comitato di coordinamento istituzionale resta in carica sino
alla completa attuazione dei piani.
   4.  Alle  riunioni  del  comitato  di  coordinamento istituzionale
partecipano su convocazione del presidente, gli assessori interessati
per materia ai provvedimenti all'ordine del giorno.
   5. I servizi della giunta  regionale  sono  tenuti  a  fornire  al
comitato  di  coordinamento istituzionale l'apporto di collaborazione
tecnica eventualmente richiesto.