Art. 5. Staff di coordinamento operativo 1. Gli staff di coordinamento operativo esplicano l'attivita' di supporto tecnico al presidente della giunta regionale, per quanto concerne gli interventi di competenza regionale per l'attuazione dei piani previsti dalla legge 102/1990. 2. Agli staff di coordinamento operativo e' assegnato personale regionale, personale comandato dalle amministrazioni provinciali interessate e personale assunto con contratto a termine ai sensi del successivo terzo comma. 3. In relazione alle straordinarie esigenze connesse con l'attuazione dei piani, la giunta regionale e' autorizzata a procedere all'assunzione a tempo determinato, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, del personale necessario nella seguente misura: fino a dieci unita' di ottava qualifica, fino a dieci unita' di settima qualifica, fino a dieci unita' di sesta qualifica. 4. Le assunzioni a tempo determinato di cui al terzo comma sono deliberate dalla giunta regionale a seguito di selezioni per titoli e colloquio, effettuate previo avviso pubblico da commissioni composte da tre esperti, individuati dalla giunta stessa tra persone di provata competenza in relazione alle caratteristiche professionali richieste al personale da assumere. 5. Le assunzioni sono effettuate solo nel caso che non si possa provvedere mediante la mobilita' interna. 6. Gli staff di coordinamento operativo sono diretti da responsabili, nominati con decreto del presidente della giunta regionale e individuati tra il personale regionale avente qualifica dirigenziale, ovvero, previo avviso pubblico, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nei settori interessati dai piani. 7. Ove prescelti tra esperti esterni all'amministrazione regionale, i responsabili degli staff di coordinamento operativo prestano la propria attivita' a tempo pieno, disciplinata da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, con trattamento economico determinato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ai sensi della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 "Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali per la costituzione di commissioni consultive e di studio per l'indizione di congressi o convegni da parte della giunta regionale". 8. Per il personale operante presso gli staff di coordinamento operativo l'entita' del compenso incentivante la produttivita' spettante ai sensi della normativa vigente e' aumentata sino ad un massimo del 75%, nell'ambito degli accordi previsti in materia dalla contrattazione decentrata; per il personale regionale che, oltre all'attivita' ordinaria di competenza dei servizi di appartenenza, svolge attivita' di collaborazione con gli staff di coordinamento operativo, l'entita' del compenso incentivante la produttivita' spettante ai sensi della normativa vigente puo' essere aumentata sino ad un massimo del 60%, in relazione all'entita' dell'apporto fornito e documentato, in sede di consuntivo, da apposita relazione del responsabile dello staff di coordinamento operativo interessato. Ai dirigenti regionali che partecipano alle riunioni della commissione scientifica di cui al successivo art. 6 e' corrisposto un gettone di presenza di misura pari al 50% di quello attribuito per ogni riunione della commissione agli esperti componenti la commissione stessa, per un importo massimo complessivo annuo non superiore al 50% della retribuzione ordinaria. 9. Gli staff di coordinamento operativo si avvalgono, nell'adempimento delle proprie funzioni, di esperti esterni e di societa' regionali. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula apposite convenzioni pluriennali che definiscono compiti, funzioni, competenze e compensi dei soggetti interessati dall'applicazione del presente comma. 10. I servizi della giunta regionale sono tenuti a fornire agli staff di coordinamento operativo l'apporto di collaborazione tecnica eventualmente richiesto.