Art. 5.
                  Staff di coordinamento operativo
 
   1.  Gli  staff di coordinamento operativo esplicano l'attivita' di
supporto tecnico al presidente della  giunta  regionale,  per  quanto
concerne  gli interventi di competenza regionale per l'attuazione dei
piani previsti dalla legge 102/1990.
   2. Agli staff di coordinamento operativo  e'  assegnato  personale
regionale,  personale  comandato  dalle  amministrazioni  provinciali
interessate e personale assunto con contratto a termine ai sensi  del
successivo terzo comma.
   3.   In   relazione   alle  straordinarie  esigenze  connesse  con
l'attuazione  dei  piani,  la  giunta  regionale  e'  autorizzata   a
procedere all'assunzione a tempo determinato, per un periodo di tempo
non  superiore a cinque anni, del personale necessario nella seguente
misura: fino a dieci unita' di ottava qualifica, fino a dieci  unita'
di settima qualifica, fino a dieci unita' di sesta qualifica.
   4.  Le  assunzioni  a tempo determinato di cui al terzo comma sono
deliberate dalla giunta regionale a seguito di selezioni per titoli e
colloquio, effettuate previo avviso pubblico da commissioni  composte
da  tre  esperti,  individuati  dalla  giunta  stessa  tra persone di
provata competenza in relazione  alle  caratteristiche  professionali
richieste al personale da assumere.
   5.  Le  assunzioni  sono effettuate solo nel caso che non si possa
provvedere mediante la mobilita' interna.
   6.  Gli  staff  di  coordinamento  operativo   sono   diretti   da
responsabili,  nominati  con  decreto  del  presidente  della  giunta
regionale e individuati tra il personale regionale  avente  qualifica
dirigenziale,   ovvero,   previo  avviso  pubblico,  tra  esperti  di
comprovata qualificazione professionale nei settori  interessati  dai
piani.
   7.   Ove   prescelti   tra   esperti  esterni  all'amministrazione
regionale, i responsabili  degli  staff  di  coordinamento  operativo
prestano  la  propria  attivita'  a  tempo  pieno, disciplinata da un
contratto di diritto privato di durata non superiore a  cinque  anni,
con trattamento economico determinato dalla giunta regionale, sentita
la  competente  commissione consiliare ai sensi della legge regionale
22 aprile 1974, n. 21 "Norme per il conferimento degli  incarichi  di
consulenza   e  professionali  per  la  costituzione  di  commissioni
consultive e di studio per l'indizione di  congressi  o  convegni  da
parte della giunta regionale".
   8.  Per  il  personale  operante presso gli staff di coordinamento
operativo  l'entita'  del  compenso  incentivante  la   produttivita'
spettante  ai  sensi  della normativa vigente e' aumentata sino ad un
massimo del 75%, nell'ambito degli accordi previsti in materia  dalla
contrattazione  decentrata;  per  il  personale  regionale che, oltre
all'attivita' ordinaria di competenza dei  servizi  di  appartenenza,
svolge  attivita'  di  collaborazione  con gli staff di coordinamento
operativo,  l'entita'  del  compenso  incentivante  la  produttivita'
spettante ai sensi della normativa vigente puo' essere aumentata sino
ad  un massimo del 60%, in relazione all'entita' dell'apporto fornito
e documentato, in sede  di  consuntivo,  da  apposita  relazione  del
responsabile  dello  staff di coordinamento operativo interessato. Ai
dirigenti regionali che partecipano alle riunioni  della  commissione
scientifica  di cui al successivo art. 6 e' corrisposto un gettone di
presenza di misura pari al 50% di quello attribuito per ogni riunione
della commissione agli esperti componenti la commissione stessa,  per
un  importo  massimo  complessivo  annuo  non  superiore al 50% della
retribuzione ordinaria.
   9.  Gli   staff   di   coordinamento   operativo   si   avvalgono,
nell'adempimento  delle  proprie  funzioni,  di  esperti esterni e di
societa'  regionali.  La  giunta  regionale,  entro   trenta   giorni
dall'entrata   in  vigore  della  presente  legge,  stipula  apposite
convenzioni pluriennali che definiscono compiti, funzioni, competenze
e compensi dei soggetti interessati  dall'applicazione  del  presente
comma.
   10.  I  servizi  della giunta regionale sono tenuti a fornire agli
staff di coordinamento operativo l'apporto di collaborazione  tecnica
eventualmente richiesto.