Art. 6.
                       Commissione scientifica
 
   1.  E'  costituita,  con  deliberazione della giunta regionale, la
commissione scientifica. La commissione fornisce al presidente,  alla
giunta  regionale,  al comitato di coordinamento istituzionale e agli
staff di coordinamento operativo l'apporto scientifico necessario per
gli atti di competenza. In particolare la commissione collabora con i
predetti organismi al fine di:
     a) fornire elementi e metodologie per i  compiti  della  regione
individuati all'art. 1, e al secondo e sesto comma dell'art. 2;
     b)  fornire  indirizzi  per  la  predisposizione dei progetti ed
esprimere pareri, ove richiesto, sui progetti predisposti;
     c) fornire indirizzi e pareri sulle metodologie e  le  procedure
di  valutazione  di impatto ambientale e di compatibilita' ambientale
per i piani e le opere;
     d)   definire   parametri    di    controllo    e    valutazione
dell'avanzamento,  dell'efficacia  e  degli  effetti degli interventi
delle opere;
     e) esprimere pareri  in  ordine  a  eventuali  vertenze  insorte
nell'attuazione degli interventi;
     f)  esprimere  pareri  su  eventuali  argomenti sottoposti dalla
giunta regionale;
     g) fornire indirizzi e proposte per l'aggiornamento dei piani.
   2.  La  commissione  e'  composta  da  nove  esperti  di   elevata
qualificazione   tecnico-scientifica  individuati  con  le  procedure
previste dalla legge regionale 21/74, previo avviso pubblico.
   3. Nella determinazione del compenso degli esperti  componenti  la
commissione  e'  comunque  prevista  l'erogazione  di  un  gettone di
presenza per la partecipazione a ciascuna  seduta,  anche  in  misura
superiore  a  quella  prevista  dall'art.  2 della legge regionale 22
novembre 1982, n. 63 "Norme in materia di indennita' ai componenti di
commissioni, comitati o collegi comunque denominati".
   4. Della commissione fanno altresi'  parte  i  responsabili  degli
staff  di  coordinamento  operativo, che assumono la presidenza della
commissione in riferimento alle materie trattate.
   5. La commissione puo'  operare  in  sottocommissioni  definite  e
disciplinate nell'ambito della deliberazione istitutiva.
   6.  L'appartenenza alla commissione e' incompatibile con incarichi
professionali per l'attuazione di interventi contenuti nei  piani  di
cui agli articoli 3 e 5 della legge 102/1990.