Art. 7.
                  Norme per le procedure di appalto
 
   1.  Fermo  restando  l'osservanza  delle norme comunitarie e della
legislazione  nazionale   vigente,   in   particolare   del   decreto
legislativo  19  dicembre  1991,  n.  406 "Attuazione della direttiva
89/440 CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di
lavori pubblici",  l'appalto  delle  opere  previste  dai  piani,  di
competenza  della  regione  e  degli  enti  locali,  e'  regolato dai
seguenti principi:
     a) la trattativa privata, nei casi in cui  e'  consentita,  deve
essere preceduta dal raffronto comparativo tra almeno tre offerte, da
sottoporre ad esperimento migliorativo:
     b)  nei bandi deve essere evidenziata l'applicazione delle norme
statali portanti limitazioni o divieti alla cessione e al subappalto,
oltre che disciplinanti  la  individuazione  e  la  esclusione  delle
offerte anomale;
     c) nel caso di licitazione privata dovra' essere privilegiato il
metodo  di cui all'art. 1, lettera e) della legge 2 febbraio 1973, n.
14 e l'aggiudicazione avverra' con le modalita'  di  cui  all'art.  5
della stessa legge;
     d) il committente non puo' procedere all'appalto di alcuna opera
se  non  ha preventivamente provveduto alla progettazione integrale e
coordinata di tutti gli elementi che la costituiscono e definito  gli
elementi caratterizzanti beni o servizi da appaltare;
     e)  la  regione  e  gli  enti  locali  non  possono bandire gare
d'appalto se non sono in possesso di tutte le autorizzazioni,  ovvero
pareri  previsti  e  non  abbiano  dato luogo alle procedure relative
all'acquisizione delle aree;
     f)  prima  che  si  bandiscano  gli  esperimenti  di  gara,   le
amministrazioni,  procedono tramite tecnici di propria fiducia, oltre
alle verificazioni previste dall'art. 5 della legge 20 marzo 1965, n.
2248, all'accertamento che i prezzi esposti in progetto siano congrui
alla data dell'esperimento di gara, provvedendo all'aggiornamento  se
non vi e' la richiesta congruita';
     g)  agli  appalti  per  la  realizzazione  delle opere pubbliche
previste dalla presente legge devono essere invitate almeno  quindici
imprese;
     h)  per  l'esecuzione  dei  lavori di cui alla presente legge la
regione e gli enti locali sono  tenuti  a  ricorrere,  di  norma,  al
prezzo  chiuso consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso
d'asta  aumentato  del  5%  per  ogni  anno   intero   previsto   per
l'ultimazione dei lavori, con l'esclusione del ricorso alla revisione
prezzi;
     i)  qualora  l'ammontare  del  progetto  superi,  per comprovate
ragioni, l'importo a base  di  contratto,  l'amministrazione  procede
alla  stipulazione  di  un atto integrativo, soltanto se tale importo
non supera il 20% dell'importo iniziale di aggiudicazione.
   Nel caso che tale aumento contrattuale  dipenda  dall'applicazione
di  nuovi prezzi l'amministrazione dovra' richiedere specifico parere
alla commissione tecnico amministrativa regionale. Inoltre, nel  caso
che  l'importo dei lavori suppletivi superi il 20%, l'amministrazione
procedera' alla  relazione  di  uno  stralcio  funzionale  che  sara'
affidato secondo le procedure previste per la licitazione privata;
     l) e' fatto divieto all'appaltatore e al direttore dei lavori di
introdurre variazioni o addizioni di qualsiasi natura al progetto, in
mancanza  di preventiva e formale approvazione della relativa perizia
da parte dell'amministrazione;
     m) in assenza dell'approvazione di cui alla lettera  precedente,
l'appaltatore  non  puo'  pretendere  alcun  aumento di prezzo per le
variazioni ovvero addizioni avvenute ed e' tenuto ad  eseguire  senza
compenso   quelle  riforme  che,  in  conseguenza,  l'amministrazione
credesse opportuno di  ordinare,  oltre  il  risarcimento  dei  danni
arrecati.  Il  direttore  dei  lavori puo' ordinare, unicamente nella
forma scritta, ed in caso di assoluta urgenza, l'esecuzione immediata
di variazioni ai sensi del terzo comma dell'art. 342 della  legge  20
marzo 1965, n. 2248, allegato F.