Art. 8. Norme per la pubblicita' e l'informazione sull'attuazione dei piani 1. La relazione annuale al parlamento, prevista dall'art. 10 della legge 102/1990, e' pubblicata su apposito supplemento del Bollettino ufficiale della regione. 2. La giunta regionale, oltre a quanto gia' previsto da leggi vigenti, individua con apposita deliberazione-quadro altre forme di pubblicita' relative agli atti della giunta stessa, del comitato di coordinamento istituzionale e degli enti locali in ordine all'attuazione dei piani.