Art. 8.
 Norme per la pubblicita' e l'informazione sull'attuazione dei piani
 
   1. La relazione annuale al parlamento, prevista dall'art. 10 della
legge  102/1990, e' pubblicata su apposito supplemento del Bollettino
ufficiale della regione.
   2. La giunta regionale, oltre a  quanto  gia'  previsto  da  leggi
vigenti,  individua  con apposita deliberazione-quadro altre forme di
pubblicita' relative agli atti della giunta stessa, del  comitato  di
coordinamento   istituzionale   e   degli   enti   locali  in  ordine
all'attuazione dei piani.