Art. 9.
 
Termini per la formulazione delle proposte di aggiornamento dei piani
   1. I piani predisposti ai sensi degli articoli 3 e 5  della  legge
102/1990  possono  essere sottoposti a revisione annuale. Entro il 30
settembre di ogni anno, il comitato di  coordinamento  istituzionale,
acquisite  in  merito  le  proposte  degli  enti locali, sottopone le
proposte  di  revisione  dei  piani  all'approvazione  della   giunta
regionale  che le trasmette al consiglio regionale, il quale delibera
entro il 31 dicembre del medesimo anno.
   2. Entro il 30 giugno  di  ogni  anno,  la  giunta  regionale,  in
raccordo  con  l'autorita'  di  Bacino  del  Po  per  quanto  di  sua
competenza, predispone e presenta al consiglio regionale la relazione
sullo stato di attuazione della legge 102/1990.