Art. 9. Termini per la formulazione delle proposte di aggiornamento dei piani 1. I piani predisposti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 102/1990 possono essere sottoposti a revisione annuale. Entro il 30 settembre di ogni anno, il comitato di coordinamento istituzionale, acquisite in merito le proposte degli enti locali, sottopone le proposte di revisione dei piani all'approvazione della giunta regionale che le trasmette al consiglio regionale, il quale delibera entro il 31 dicembre del medesimo anno. 2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la giunta regionale, in raccordo con l'autorita' di Bacino del Po per quanto di sua competenza, predispone e presenta al consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione della legge 102/1990.