Art. 2. Sostituzione del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 15 marzo 1985, n. 16, concernente "Disciplina del collegio dei revisori dei conti delle USSL". 1. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 15 marzo 1985, n. 16 e' sostituito dal seguente: "1. Al presidente e ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennita' di funzione mensile pari, per il presidente, al 70% di quella spettante al sindaco di un comune con popolazione attuale pari a quella del comune o dei comuni che costituiscono l'ente responsabile dei servizi di zona; ai restanti componenti effettivi spetta un'indennita' di funzione mensile pari al 60% di quella spettante al presidente del collegio di cui fanno parte; dette indennita' non possono comunque essere inferiori rispettivamente a L. 330.000 lorde mensili per il presidente e a L. 200.000 lorde mensili per gli altri componenti".