Art. 2.
 
Sostituzione del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 15
   marzo  1985,  n.  16,  concernente  "Disciplina  del  collegio dei
   revisori dei conti delle USSL".
   1. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 15 marzo 1985,
n. 16 e' sostituito dal seguente:
    "1. Al presidente e ai  componenti  effettivi  del  collegio  dei
revisori dei conti spetta un'indennita' di funzione mensile pari, per
il presidente, al 70% di quella spettante al sindaco di un comune con
popolazione  attuale  pari  a  quella  del  comune  o  dei comuni che
costituiscono l'ente responsabile dei servizi di  zona;  ai  restanti
componenti effettivi spetta un'indennita' di funzione mensile pari al
60%  di  quella  spettante  al  presidente  del collegio di cui fanno
parte;  dette  indennita'  non  possono  comunque  essere   inferiori
rispettivamente  a  L. 330.000 lorde mensili per il presidente e a L.
200.000 lorde mensili per gli altri componenti".