Art. 3.
 Integrazione dell'art. 5 della legge regionale 15 marzo 1985, n. 16
 
   1. Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 15  marzo
1985, n. 16 sono inseriti i seguenti commi 1- bis e 1- ter:
    1-  bis. Al presidente ed ai componenti effettivi dei collegi dei
revisori dei conti dei presidi multizonali  spetta  un'indennita'  di
funzione  pari a quella rispettivamente prevista per il presidente ed
i componenti del collegio  dei  revisori  dei  conti  della  USSL  di
maggiore dimensione nell'ambito del territorio regionale".
    1-  ter. Al presidente ed ai componenti effettivi dei collegi dei
revisori dei conti del presidio  multizonale  "Consorzio  provinciale
antitubercolare  di  Milano"  spetta  un'indennita'  di funzione pari
rispettivamente  a  quella  prevista  per  il  presidente  e  per   i
componenti  del  collegio  dei  revisori dei conti della USSL nel cui
ambito territoriale ha sede il presidio stesso".