Art. 3. Integrazione dell'art. 5 della legge regionale 15 marzo 1985, n. 16 1. Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 15 marzo 1985, n. 16 sono inseriti i seguenti commi 1- bis e 1- ter: 1- bis. Al presidente ed ai componenti effettivi dei collegi dei revisori dei conti dei presidi multizonali spetta un'indennita' di funzione pari a quella rispettivamente prevista per il presidente ed i componenti del collegio dei revisori dei conti della USSL di maggiore dimensione nell'ambito del territorio regionale". 1- ter. Al presidente ed ai componenti effettivi dei collegi dei revisori dei conti del presidio multizonale "Consorzio provinciale antitubercolare di Milano" spetta un'indennita' di funzione pari rispettivamente a quella prevista per il presidente e per i componenti del collegio dei revisori dei conti della USSL nel cui ambito territoriale ha sede il presidio stesso".