Art. 4. Norma transitoria 1. In attesa dell'approvazione della legge di riforma del servizio sanitario nazionale, sono prorogati i collegi dei revisori dei conti attualmente in carica e si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3. 2. Alla nomina dei membri effettivi e dei supplenti dei collegi dei revisori dei conti di cui all'art. 1 della presente legge, gia' attribuita alla competenza dell'assemblea generale del relativo E.R.S.Z. e al consiglio regionale, ai sensi dell'art. 84 della legge regionale n. 106/1990, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale o la giunta nel caso che il primo non effettui la nomina entro tale data. 3. Alla sostituzione dei membri dei collegi dei revisori dei conti delle USSL di nomina dell'assemblea dell'E.R.S.Z. o del consiglio regionale che cessino dalla carica per dimissioni o per altra causa, provvede il consiglio regionale o la giunta nel caso il consiglio non effettui la sostituzione entro novanta giorni dalla richiesta. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 13 agosto 1992 GIOVENZANA (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 giugno 1992 e vistata dal commissario del governo con nota del 3 agosto 1992, prot. n. 20802/1603).