Art. 4.
                          Norma transitoria
 
   1. In attesa dell'approvazione della legge di riforma del servizio
sanitario nazionale, sono prorogati i collegi dei revisori dei  conti
attualmente  in  carica  e  si  applicano  le  disposizioni di cui ai
successivi commi 2 e 3.
   2. Alla nomina dei membri effettivi e dei  supplenti  dei  collegi
dei  revisori  dei conti di cui all'art. 1 della presente legge, gia'
attribuita  alla  competenza  dell'assemblea  generale  del  relativo
E.R.S.Z.  e al consiglio regionale, ai sensi dell'art. 84 della legge
regionale n. 106/1990, provvede, entro novanta giorni dalla  data  di
entrata  in  vigore della presente legge, il consiglio regionale o la
giunta nel caso che il primo non effettui la nomina entro tale data.
   3. Alla sostituzione dei membri dei collegi dei revisori dei conti
delle USSL di nomina dell'assemblea  dell'E.R.S.Z.  o  del  consiglio
regionale  che cessino dalla carica per dimissioni o per altra causa,
provvede il consiglio regionale o la giunta nel caso il consiglio non
effettui la sostituzione entro novanta giorni dalla richiesta.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 13 agosto 1992
 
                             GIOVENZANA
 
  (Approvata  dal consiglio regionale nella seduta del 25 giugno 1992
e vistata dal commissario del governo con nota  del  3  agosto  1992,
prot.  n. 20802/1603).