(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 40 del 29 agosto 1992) L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Disposizioni relative all'amministrazione della sanita' 1. E' posto a carico del bilancio della Regione siciliana l'onere derivante dalla riduzione del 14 per cento, operata ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni sulla quota di Fondo sanitario nazionale - parte corrente. 2. Per l'esercizio finanziario 1992 il relativo onere viene quantificato in lire 1.012.000 milioni (cap. 41724). 3. Per le finalita' dell'art. 3, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, e' autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1992 la spesa quantificata in lire 240.773 milioni, quale quota del 25 per cento, per il finanziamento della maggiore spesa autorizzata alle unita' sanitarie locali per l'anno 1990 ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge medesima, e dei conseguenti oneri per anticipazioni straordinarie di cassa (cap. 41726). 4. Per la definitiva liquidazione delle prestazioni ospedaliere all'estero o presso luoghi di cura non convenzionati, altamente specializzati, esistenti nel territorio nazionale, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle istanze pervenute anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 l'ulteriore spesa di lire 25.000 milioni (cap. 42806) cui si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 42840 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. 5. Per l'integrale finanziamento della quota posta a carico della Regione siciliana, pari al 5 per cento dell'importo di lire 1.066.696 milioni previsto per il primo triennio sui fondi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' posta a carico del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1992, la somma di lire 11.202 milioni di aggiunta all'importo di lire 42.134 milioni gia' finanziato con l'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 33.