(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 40
                         del 29 agosto 1992)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
       Disposizioni relative all'amministrazione della sanita'
 
   1.  E' posto a carico del bilancio della Regione siciliana l'onere
derivante  dalla  riduzione  del  14  per  cento,  operata  ai  sensi
dell'art.  19  del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito
con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38,  e  successive
modificazioni  sulla  quota  di  Fondo  sanitario  nazionale  - parte
corrente.
   2. Per  l'esercizio  finanziario  1992  il  relativo  onere  viene
quantificato in lire 1.012.000 milioni (cap. 41724).
   3.  Per  le  finalita'  dell'art.  3, comma 3-bis, lettera a), del
decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni
nella legge 19 novembre 1990, n. 334, e'  autorizzata  a  carico  del
bilancio  della  Regione  per  l'esercizio  finanziario 1992 la spesa
quantificata in lire 240.773 milioni, quale quota del 25  per  cento,
per  il  finanziamento  della  maggiore spesa autorizzata alle unita'
sanitarie locali per l'anno 1990 ai sensi dell'art. 3, comma 1, della
legge  medesima,  e   dei   conseguenti   oneri   per   anticipazioni
straordinarie di cassa (cap. 41726).
   4.  Per  la  definitiva liquidazione delle prestazioni ospedaliere
all'estero o presso  luoghi  di  cura  non  convenzionati,  altamente
specializzati,  esistenti nel territorio nazionale, di cui alla legge
regionale  3  giugno  1975,  n.  27  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   relative   alle   istanze   pervenute   anteriormente
all'entrata in vigore della legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3,  e'
autorizzata  per  l'esercizio  finanziario  1992 l'ulteriore spesa di
lire 25.000 milioni (cap. 42806) cui  si  provvede  con  parte  dello
stanziamento  del  capitolo  42840  del  bilancio  della  Regione per
l'esercizio medesimo.
   5. Per l'integrale finanziamento della quota posta a carico  della
Regione siciliana, pari al 5 per cento dell'importo di lire 1.066.696
milioni  previsto  per il primo triennio sui fondi di cui all'art. 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e'  posta  a  carico  del  bilancio
della  Regione,  per  l'esercizio  finanziario 1992, la somma di lire
11.202 milioni di aggiunta all'importo di lire  42.134  milioni  gia'
finanziato con l'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 33.