Art. 10. Interventi per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 1. Per le finalita' previste dall'art. 19, comma 1, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992, la spesa di lire 20.000 milioni.