Art. 10.
   Interventi per le camere di commercio, industria, artigianato e
                             agricoltura
 
   1. Per le finalita' previste dall'art. 19, comma  1,  della  legge
regionale  23  maggio  1991,  n.  34, e' autorizzata, per l'esercizio
finanziario 1992, la spesa di lire 20.000 milioni.