Art. 3. Disposizioni relative ai comuni ed alle province 1. Il fondo per investimenti da ripartire fra i comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione, previsto dall'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, e' incrementato, per l'anno 1992, di lire 150.000 milioni. 2. Il fondo per spese in conto capitale da ripartire fra le prov- ince per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e' incrementato per l'anno 1992 di lire 50.000 milioni.