Art. 3.
          Disposizioni relative ai comuni ed alle province
 
   1. Il fondo  per  investimenti  da  ripartire  fra  i  comuni  per
l'esercizio  delle  funzioni amministrative trasferite dalla Regione,
previsto dall'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1,  e'
incrementato, per l'anno 1992, di lire 150.000 milioni.
   2.  Il fondo per spese in conto capitale da ripartire fra le prov-
ince per lo svolgimento delle funzioni amministrative  attribuite  ai
sensi  della  legge  regionale 6 marzo 1986, n. 9 e' incrementato per
l'anno 1992 di lire 50.000 milioni.