Art. 9.
    Interventi per i dipendenti degli organismi cooperativi e dei
                           consorzi agrari
 
   1.  Per  gli  esercizi  finanziari  successivi  al  1993  le spese
derivanti dall'applicazione dell'art. 12  della  legge  regionale  23
maggio  1991,  n.  36  sono determinate a norma dell'art. 4, comma 2,
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.