Art. 9. Interventi per i dipendenti degli organismi cooperativi e dei consorzi agrari 1. Per gli esercizi finanziari successivi al 1993 le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 sono determinate a norma dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.