Art. 10.
         Disposizioni applicabili per le operazioni relative
                    al secondo turno di votazione
 
   1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione
sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme rela-
tive allo svolgimento del primo turno.
   2.  Gli  uffici  costituiti  per  il primo turno di votazione sono
mantenuti per il secondo.
   3. Sono ammessi  al  voto  nel  secondo  turno,  nelle  rispettive
sezioni,   gli  elettori  in  possesso  del  certificato  elettorale,
utilizzato o meno nel primo turno, o di altro  documento  equivalente
ammesso dalla vigente legislazione.
   4.   Il   presidente  dell'ufficio  centrale  proclama  eletto  il
candidato che ha ottenuto  il  maggior  numero  di  voti  validamente
espressi o, nel caso di cui al comma 9 dell'art. 9, il numero di voti
ivi previsti.