Art. 10. Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione 1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme rela- tive allo svolgimento del primo turno. 2. Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo. 3. Sono ammessi al voto nel secondo turno, nelle rispettive sezioni, gli elettori in possesso del certificato elettorale, utilizzato o meno nel primo turno, o di altro documento equivalente ammesso dalla vigente legislazione. 4. Il presidente dell'ufficio centrale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi o, nel caso di cui al comma 9 dell'art. 9, il numero di voti ivi previsti.