Art. 11.
       Definitivita' dell'atto di proclamazione dell'elezione
 
   1.   La   proclamazione   dell'eletto   costituisce  provvedimento
definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per  motivi  di
regolarita' delle operazioni elettorali.
   2.  In  caso  di ineleggibilita' accertata, in sede di convalida o
con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e la  elezione  del
sindaco  avvengono  secondo  le  modalita'  di  cui ai commi 1, 2 e 3
dell'art. 16.
   3. Le operazioni di convalida dell'eletto competono  alla  sezione
provinciale  del Comitato regionale di controllo, che si pronuncia in
via amministrativa anche su eventuali  ipotesi  di  incompatibilita',
nell'osservanza  dei  termini  e  delle  procedure di cui all'art. 14
della  legge  regionale  31/1986.  Restano   esperibili   i   ricorsi
giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni.