Art. 11. Definitivita' dell'atto di proclamazione dell'elezione 1. La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di regolarita' delle operazioni elettorali. 2. In caso di ineleggibilita' accertata, in sede di convalida o con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e la elezione del sindaco avvengono secondo le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 16. 3. Le operazioni di convalida dell'eletto competono alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo, che si pronuncia in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilita', nell'osservanza dei termini e delle procedure di cui all'art. 14 della legge regionale 31/1986. Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni.