Art. 12.
                           Giunta comunale
 
   1.  Il  sindaco  eletto  al  primo turno, entro dieci giorni dalla
proclamazione, nomina la  giunta  scegliendone  i  componenti  tra  i
consiglieri del comune ovvero tra gli elettori del comune in possesso
dei requisiti di eleggibilita' richiesti per la elezione al consiglio
comunale  ed  alla  carica  di  sindaco. Il sindaco eletto al secondo
turno, entro dieci giorni, nomina la giunta composta dagli  assessori
proposti all'atto di presentazione della candidatura. La durata della
giunta e' fissata in quattro anni. La composizione della giunta viene
comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica,
al  consiglio  comunale  che  puo'  esprimere  formalmente le proprie
valutazioni.
   2.  Sono  estese  ai  componenti  della  giunta  le   ipotesi   di
incompatibilita'  previste per la carica di consigliere comunale e di
sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella  decadenza
dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
   3.  Gli  assessori  ed  i  consiglieri comunali non possono essere
nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in
altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune.
   4. La carica di  componente  della  giunta  e'  incompatibile  con
quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato
nominato  assessore  ha  facolta'  di  dichiarare, entro dieci giorni
dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia  tale
dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
   5.  Sono  incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della
Provincia,  di  assessore  comunale  e  provinciale  con  quella   di
componente della Giunta regionale.
   6.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti,
i discendenti, i  parenti  ed  affini  fino  al  secondo  grado,  del
sindaco.
   7.  Il  sindaco  nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora si assenti o
sia impedito anche il  vice  sindaco,  fa  le  veci  del  sindaco  in
successione il componente della giunta piu' anziano di eta'.
   8.  Il  sindaco  puo'  delegare  a singoli assessori, con apposito
provvedimento, determinate sue attribuzioni.
   9. Il sindaco puo', in ogni tempo, revocare uno o piu'  componenti
della  giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al
consiglio  comunale  circostanziata  relazione  sulle   ragioni   del
provvedimento  sulla  quale  il  consiglio  comunale  puo'  esprimere
valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo  art.
18.  Contemporaneamente  alla revoca, il sindaco provvede alla nomina
dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di
dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
   10. Gli  atti  di  cui  ai  precedenti  commi  sono  adottati  con
provvedimento  del  sindaco,  sono  immediatamente  esecutivi  e sono
comunicati  al  consiglio  comunale  alla  sezione  provinciale   del
Comitato  regionale  di  controllo ed all'Assessorato regionale degli
enti locali.
   11. La cessione dalla carica del sindaco,  per  qualsiasi  motivo,
comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.