Art. 13.
                       Competenze del sindaco
 
   1.  Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti
di  amministrazione  che  dalla  legge  o  dallo  statuto  non  siano
specificatamente  attribuiti  alla  competenza  di  altri  organi del
comune,  degli  organi  di  decentramento,  del  segretario   e   dei
dirigenti.
   2.  Il  sindaco non puo' nominare rappresentante del comune presso
aziende, enti, istituzioni e commissioni  il  proprio  coniuge  ed  i
parenti e gli affini entro il secondo grado.