Art. 14. Incarichi ad esperti 1. Il sindaco, per l'espletamento di attivita' connesse con le materie di sua competenza, puo' conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. 2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non puo' essere superiore a: a) uno nei comuni fino a 10 mila abitanti; b) due nei comuni da 10 a 30 mila abitanti; c) tre nei comuni da 30 a 250 mila abitanti; d) cinque nei comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti. 3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea. 4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attivita' degli esperti da lui nominati.