Art. 14.
                        Incarichi ad esperti
 
   1.  Il  sindaco,  per  l'espletamento di attivita' connesse con le
materie  di  sua  competenza,  puo'  conferire  incarichi   a   tempo
determinato  che  non  costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad
esperti estranei all'amministrazione.
   2. Il numero degli incarichi di cui al comma  1  non  puo'  essere
superiore a:
     a) uno nei comuni fino a 10 mila abitanti;
     b) due nei comuni da 10 a 30 mila abitanti;
     c) tre nei comuni da 30 a 250 mila abitanti;
     d)  cinque  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a 250 mila
abitanti.
   3. Gli esperti nominati ai  sensi  del  presente  articolo  devono
essere dotati almeno del titolo di laurea.
   4.  Il  sindaco  annualmente  trasmette  al consiglio comunale una
dettagliata relazione sull'attivita' degli esperti da lui nominati.