Art. 15.
                         G i u r a m e n t o
 
   1.  Il  sindaco  presta  giuramento  dinanzi  al  prefetto   della
provincia.
   2.  In  presenza  del  segretario  comunale che redige il processo
verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio  delle
proprie  funzioni,  prestano  giuramento secondo la formula stabilita
per i consiglieri comunali.
   3. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento  decadono
dalla carica. La loro decadenza e' dichiarata dal sindaco.