Art. 15. G i u r a m e n t o 1. Il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto della provincia. 2. In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali. 3. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza e' dichiarata dal sindaco.