Art. 16. Cessazione della carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte 1. Qualora nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, si procede alla nuova elezione dell'organo. Competente alla dichiarazione di decadenza e' la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo. Nella ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volonta' al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali, compete al segretario comunale. 2. Le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate dal commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. La nuova elezione del sindaco avra' luogo entro novanta giorni. La durata in carica del nuovo eletto e' rappresentata al periodo di carica residuo del consiglio. 4. Ove alla data di cessazione dalla carica di sindaco intercorra meno di un anno da quella prevista per il rinnovo del consiglio, la nuova elezione del sindaco e' abbinata all'elezione del consiglio. 5. Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno meta' dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del consiglio avra' luogo entro novanta giorni. La durata in carica del consiglio e' rappportata al periodo di carica residuo della carica di sindaco. 6. Ove manchi meno di un anno per la cessasione dalla carica di sindaco, la nuova elezione del consiglio e' abbinata all'elezione del sindaco. 7. I poteri del consiglio vengono assunti da una terna di commissari nominata secondo le modalita' previste dall'art. 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.