Art. 17.
          Relazione sullo stato di attuazione del programma
 
   1. Ogni sei mesi il sindaco  presenta  una  relazione  scritta  al
consiglio   comunale  sullo  stato  di  attuazione  del  programma  e
sull'attivita' svolta nonche' su fatti partticolarmente rilevanti.
   2. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla  presentanzione
della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.