Art. 17. Relazione sullo stato di attuazione del programma 1. Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attivita' svolta nonche' su fatti partticolarmente rilevanti. 2. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentanzione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.