Art. 18. Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco 1. Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto dall'art. 12, non puo' essere presentata mozione di sfiducia. 2. Ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, puo' promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco. 3. La consultazione avviene secondo modalita' stabilite con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge su schede recanti la seguente dizione: L'elettore intende confermare l'attuale sindaco? SI NO 4. La consultazione non e' valida se non vi ha preso parte almeno la meta' piu' uno degli elettori. 5. L'accoglimento della proposta determinata la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'Assesore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione. 6. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, secondo il disposto dell'art. 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 16/1963, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino alla elezione del sindaco da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui e' dichiarata la decadenza. 7. Il sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del consiglio comunale. 8. Se la decadenza e' dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono esercitate da un commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei commi 6 e 7. 9. Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione. 10. Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari per l'esercizio delle funzioni consiliari fino alla elezione del consiglio da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui e' dichiarata la decadenza. 11. Il consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del sindaco. 12. Se la decadenza e' dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del sindaco, le funzioni del consiglio sono esercitate da una terna di commissari straordinari nominati secondo le disposizioi dei commi 6 e 7.