Art. 18.
   Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco
 
   1.  Avverso  il sindaco e la giunta dallo stesso nominata, secondo
quanto disposto dall'art. 12, non puo' essere presentata  mozione  di
sfiducia.
   2.  Ove  il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
valuti  l'esistenza  di  gravi  inadempienze   programmatiche,   puo'
promuovere,  una  sola  volta  nel  quadriennio, la consultazione del
corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.
   3.  La  consultazione  avviene  secondo  modalita'  stabilite  con
decreto  dell'Assessore  regionale  per  gli  enti locali da emanarsi
entro tre mesi dalla data di pubblicazione della  presente  legge  su
schede recanti la seguente dizione:
   L'elettore intende confermare l'attuale sindaco?
               SI                           NO
   4.  La consultazione non e' valida se non vi ha preso parte almeno
la meta' piu' uno degli elettori.
   5. L'accoglimento della  proposta  determinata  la  decadenza  del
sindaco,  che  viene  dichiarata  con  decreto  del  presidente della
Regione, su proposta dell'Assesore regionale  per  gli  enti  locali,
entro quindici giorni dalla comunicazione.
   6.   Con   lo   stesso   decreto  viene  nominato  un  commissario
straordinario, secondo  il  disposto  dell'art.  55  dell'Ordinamento
amministrativo  degli  enti  locali,  approvato  con  legge regionale
16/1963, e successive modificazioni ed integrazioni, per  l'esercizio
delle  funzioni  sindacali, fino alla elezione del sindaco da indirsi
entro novanta giorni dalla data in cui e' dichiarata la decadenza.
   7. Il sindaco eletto  resta  in  carica  sino  alla  scadenza  del
consiglio comunale.
   8.  Se  la decadenza e' dichiarata a meno di un anno dalla data di
scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono esercitate da un
commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei  commi
6 e 7.
   9.  Il  non accoglimento della proposta determina la decadenza del
consiglio che viene  dichiarata  con  decreto  del  Presidente  della
regione,  su  proposta  dell'Assessore regionale per gli enti locali,
entro quindici giorni dalla comunicazione.
   10. Con lo stesso decreto viene nominata una terna  di  commissari
straordinari  per  l'esercizio  delle  funzioni  consiliari fino alla
elezione del consiglio da indirsi entro novanta giorni dalla data  in
cui e' dichiarata la decadenza.
   11.  Il  consiglio  eletto  resta in carica sino alla scadenza del
sindaco.
   12. Se la decadenza e' dichiarata a meno di un anno dalla data  di
scadenza  del  sindaco,  le funzioni del consiglio sono esercitate da
una terna di commissari straordinari nominati secondo le  disposizioi
dei commi 6 e 7.