Art. 2.
                Periodo di svolgimento delle elezioni
 
   1.  Le  operazioni  per  l'elezione  del sindaco hanno luogo nello
stesso periodo  di  tempo  previsto  dall'art.  169  dell'Ordinamento
amministrativo  degli  enti  locali, approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.
   2. Qualora si debba procedere alla  elezione  del  sindaco  e  del
consiglio queste hanno luogo nella stessa data.
   3. All'elettore viene fornita, oltre la scheda per la elezione del
consiglio  comunale,  un'altra  scheda per l'elezione del sindaco, di
colore diverso, conforme al modello descritto nelle  tabelle  A  e  B
allegate alla presente legge.
   4.  Tutte  le  operazioni di voto, di cui al presente articolo, si
svolgono esclusivamente in giornata domenicale. I seggi  sono  aperti
alle  ore  sette  e  chiusi  alle ore ventidue. Fermo restando che le
operazioni di riscontro della  votazione  hanno  luogo  nello  stesso
giorno di votazione, le operazioni di scrutinio hanno luogo il giorno
successivo dalle ore otto.
   5.  Le  operazioni  di scrutinio relative all'elezione del sindaco
hanno luogo prima di quelle  relative  alla  elezione  del  consiglio
comunale.