Art. 2. Periodo di svolgimento delle elezioni 1. Le operazioni per l'elezione del sindaco hanno luogo nello stesso periodo di tempo previsto dall'art. 169 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Qualora si debba procedere alla elezione del sindaco e del consiglio queste hanno luogo nella stessa data. 3. All'elettore viene fornita, oltre la scheda per la elezione del consiglio comunale, un'altra scheda per l'elezione del sindaco, di colore diverso, conforme al modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. 4. Tutte le operazioni di voto, di cui al presente articolo, si svolgono esclusivamente in giornata domenicale. I seggi sono aperti alle ore sette e chiusi alle ore ventidue. Fermo restando che le operazioni di riscontro della votazione hanno luogo nello stesso giorno di votazione, le operazioni di scrutinio hanno luogo il giorno successivo dalle ore otto. 5. Le operazioni di scrutinio relative all'elezione del sindaco hanno luogo prima di quelle relative alla elezione del consiglio comunale.