Art. 21.
 Presentazione delle candidature nei comuni a sistema maggioritario
 
   1. Al primo comma dell'art. 17 del T.U. delle leggi per l'elezione
dei  consigli comunali nella regione siciliana, approvato con decreto
del presidente della regione 3/1960,  le  parole  "non  superiore  ai
quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore
alla  meta'"  sono  sostituite  con  le  parole  "pari  al numero dei
consiglieri da eleggere e non inferiore alla meta'".