Art. 21. Presentazione delle candidature nei comuni a sistema maggioritario 1. Al primo comma dell'art. 17 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 3/1960, le parole "non superiore ai quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla meta'" sono sostituite con le parole "pari al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla meta'".