Art. 22.
     Attribuzione dei seggi e surrogazione nei comuni a sistema
                            maggioritario
 
   1. Il primo comma dell'art. 45 del T.U. delle leggi per l'elezione
dei consigli comunali nella regione siciliana, approvato con  decreto
del presidente della regione 3/1960, e' sostituito dal seguente:
   "I due terzi dei candidati della lista che ha riportato il maggior
numero  dei  voti  vengono  eletti.  Nell'ambito  della  lista che ha
riportato il maggior numero di voti vengono eletti candidati che hano
riportato il maggior numero di preferenze e, a parita' di preferenze,
i piu' anziani".
   2.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 59 del T.U. delle leggi per
l'elezione dei consigli comunali nella regione  siciliana,  approvato
con  decreto  del  presidente  della  regione 3/1960, si applicano ai
comuni in cui si vota col sistema maggioritario.