Art. 22. Attribuzione dei seggi e surrogazione nei comuni a sistema maggioritario 1. Il primo comma dell'art. 45 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 3/1960, e' sostituito dal seguente: "I due terzi dei candidati della lista che ha riportato il maggior numero dei voti vengono eletti. Nell'ambito della lista che ha riportato il maggior numero di voti vengono eletti candidati che hano riportato il maggior numero di preferenze e, a parita' di preferenze, i piu' anziani". 2. Le disposizioni di cui all'art. 59 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 3/1960, si applicano ai comuni in cui si vota col sistema maggioritario.