Art. 24. Composizione della giunta 1. Il comma 1 dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e' sostituito dal seguente: "La giunta comunale e' composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a: quattro per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitatnti; sei per i comuni con popolazione sino a 30.000 abitanti; otto per i comuni con popolazione sino a 250.000 abitanti o capoluoghi di provincia; dieci per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti".