Art. 24.
                      Composizione della giunta
 
  1. Il comma 1 dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  come
introdotto  dall'art.  1, comma 1, lett. e), della legge regionale 11
dicembre 1991, n. 48, e' sostituito dal seguente: "La giunta comunale
e' composta dal sindaco, che la presiede, e  da  un  numero  pari  di
assessori,  stabilito  dallo  statuto, non superiore a: quattro per i
comuni con popolazione sino a 5.000 abitatnti; sei per i  comuni  con
popolazione sino a 30.000 abitanti; otto per i comuni con popolazione
sino a 250.000 abitanti o capoluoghi di provincia; dieci per i comuni
con popolazione superiore a 250.000 abitanti".