Art. 25.
                         D i m i s s i o n i
 
   1.  L'art.  74  dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali,
approvato con legge regionale n. 16/1963, e successive  modificazioni
ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
 
                             "Dimissioni
 
   1.  Le  dimissioni  del  sindaco,  del  presidente della provincia
regionale e degli assessori comunali e  provinciali  sono  depositate
nella  segreteria  dell'ente  o  formalizzate  in sedute degli organi
collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di  presa
d'atto.
   2.  Le  dimissioni  della carica di consigliere sono presentate ai
rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non
necessitano di presa d'atto.
   3. L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause  di
ineleggibilita'   che   dovessero   successivamente  intervenire  non
alterano la completezza del consiglio stesso".