Art. 25. D i m i s s i o n i 1. L'art. 74 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/1963, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Dimissioni 1. Le dimissioni del sindaco, del presidente della provincia regionale e degli assessori comunali e provinciali sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto. 2. Le dimissioni della carica di consigliere sono presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. 3. L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilita' che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso".