Art. 26.
                         C o m p e t e n z e
 
  1. Le competenze di cui alla lettera n) dell'art. 32 della legge n.
142 del 1990, come introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera e)  della
legge  regionale  n.  48/1991, sono attribuite al sindaco. I relativi
atti sono  soggetti  al  controllo  di  cui  all'art.15  della  legge
regionale 3 dicembre 1991, n. 44.
   2.  In  caso  di  successione  nella  carica  di sindaco, il nuovo
sindaco puo' revocare e sostituire i rappresentanti del comune presso
enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza del relativo
incarico.
   3. Le variazioni di bilancio e  degli  storni  sono  di  esclusiva
competenza del consiglio comunale.
   4.  Gli  atti  di  cui alla lettera f) dell'art. 32 della legge n.
142/1990, come introdotta dall'art. 1, comma  1,  lettera  e),  della
legge  regionale  n.  48/1991,  possono  essere  adottati dal sindaco
qualora il consigliere comunale non abbia provveduto entro il termine
di sessanta giorni  dalla  richiesta  di  iscrizione  all'ordine  del
giorno.