Art. 26. C o m p e t e n z e 1. Le competenze di cui alla lettera n) dell'art. 32 della legge n. 142 del 1990, come introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 48/1991, sono attribuite al sindaco. I relativi atti sono soggetti al controllo di cui all'art.15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44. 2. In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco puo' revocare e sostituire i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico. 3. Le variazioni di bilancio e degli storni sono di esclusiva competenza del consiglio comunale. 4. Gli atti di cui alla lettera f) dell'art. 32 della legge n. 142/1990, come introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, possono essere adottati dal sindaco qualora il consigliere comunale non abbia provveduto entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.