Art. 28.
   Modalita' di espressione del voto di lista e di preferenza per
            l'elezione dell'assemblea regionale siciliana
 
   1. L'art. 44 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 44
 
   1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
   2. L'elettore puo' manifestare un'unica preferenza, esclusivamente
per i candidati della lista da lui votata.
   3.  Il  voto  di  preferenza  si  esprime  scrivendo con la matita
nell'apposita riga tracciata a fianco del  contrassegno  della  lista
prescelta,  il  nome  ed  il  cognome o solo il cognome del candidato
preferito, compreso nella lista medesima. In  caso  di  identita'  di
cognome  tra i candidati, deve scriversi sempre il nome ed il cognome
e, ove occorra, data e luogo di nascita.
   4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare  la
preferenza  puo' scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere,
a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilita' di
confusione tra i piu' candidati.
   5. Sono vietati altri segni o indicazioni.
   6. Qualora vengano espressi piu' voti di preferenza per  candidati
di  una  medesima  lista,  si  intende  votata  la  sola lista, ferme
restando le altre cause di nullita' dei voti previste dalla legge.
   7. E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato  non  sia
designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.
   8.  Il voto di preferenza per candidato compreso in lista di altro
collegio e' inefficace.
   9. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno  di  lista,
ma abbia espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi
in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene
il  preferito,  ferme  restando  le  altre cause di nullita' dei voti
previste dalla legge.
   10.  Se  l'elettore ha segnato piu' di un contrassegno di lista ed
ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad  una  soltanto
di  tali  liste, il voto e' attribuito alla lista a cui appartiene il
candidato indicato".