Art. 28. Modalita' di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana 1. L'art. 44 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 44 1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista. 2. L'elettore puo' manifestare un'unica preferenza, esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. 3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome ed il cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identita' di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. 4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza puo' scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilita' di confusione tra i piu' candidati. 5. Sono vietati altri segni o indicazioni. 6. Qualora vengano espressi piu' voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullita' dei voti previste dalla legge. 7. E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro. 8. Il voto di preferenza per candidato compreso in lista di altro collegio e' inefficace. 9. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullita' dei voti previste dalla legge. 10. Se l'elettore ha segnato piu' di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto e' attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato".