Art. 3.
                     Condizioni di eleggibilita'
 
   1.  Sono  eleggibili  a  sindaco  tutti i cittadini iscritti nelle
liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei
requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.
   2. Restano ferme le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita'
previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale  e
per la carica di sindaco.
   3. Il sindaco e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
   4.  Non  e'  immediatamente  rieleggibile il sindaco che sia stato
rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'art. 18.
   5. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 24  giugno  1986,
n.  31,  dopo  la  parola  "comune"  sono soppresse le seguenti: "con
popolazione superiore a 30 mila abitanti".