Art. 3. Condizioni di eleggibilita' 1. Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale. 2. Restano ferme le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco. 3. Il sindaco e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 4. Non e' immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'art. 18. 5. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, dopo la parola "comune" sono soppresse le seguenti: "con popolazione superiore a 30 mila abitanti".